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NORMATIVA PERC0RSI 30 - 36 - 60 CFU

Il 25 Settembre 2023 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto legge che regola i nuovi percorsi di abilitazione Docenti.
I corsi abilitanti per l’insegnamento verranno attivati già nell’anno accademico 2023/2024 come disciplinato dal DPCM del 4 agosto 2023 e delineato dal Decreto Legge n. 36/2022.
L’Università eCampus ha richiesto l’accreditamento in data 10 novembre 2023 ed il MUR entro 40 giorni dovrà esprimersi.
Le Università e le Istituzioni AFAM potranno erogare i percorsi abilitanti da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, ricevuto il parere conforme dell’ANVUR.
Facciamo chiarezza illustrando la normativa ed i nuovi percorsi abilitati all’insegnamento 30 – 36 – 60 CFU.
TIPOLOGIE DI CORSI PREVISTI

  1. Percorsi abilitanti da 60 CFU, che andranno a regime dal 2025, poiché da quell’anno l’abilitazione sarà requisito di accesso ai concorsi.
  2. Percorsi abilitanti da 30 CFU, per docenti già in possesso di abilitazione/specializzazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione.
  3. Percorsi transitori abilitanti da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
  4. Percorsi transitori da 30 CFU, per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, utili per accedere ai concorsi fino a fine 2024, con ulteriori crediti da integrare in caso si risulti vincitori di concorso (vedi percorso n. 5).
  5. Percorsi post-concorso da 30 o 36 CFU, per coloro che partecipano ai concorsi senza essere già abilitati.

I percorsi come da punto 5 si rivolgono a diverse tipologie di docenti, che partecipano al concorso senza aver conseguito l’abilitazione suddivisi come di seguito:
  • 30 CFU post concorso per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica.
  • 30 CFU post concorso per chi partecipa al concorso avendo conseguito solo 30 CFU
  • 36 CFU post concorso per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
I percorsi verranno attivati e organizzati dalle Università che richiederanno accreditamento “Percorso abilitante” al MIUR.
GRADUATORIE GPS E CONCORSI

Accesso Graduatorie GPS I e II Grado:
Titolo di studio valido come da tabelle MIUR congiunto a:
  • 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022
  • 30 CFU conseguiti nella fase transitoria sino al 31/12/2024
  • 60 CFU conseguiti tramite il nuovo percorso universitario

Concorsi Scuola secondaria di I e II Grado
Accesso con i seguenti requisiti oltre al possesso del titolo di studio come da tabelle MIUR più:
  • 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022 (fase transitoria sino al 31/12/2024);
  • 30 CFU del sopra indicato percorso universitario (fase transitoria sino al 31/12/2024);
  • 60 CFU conseguiti tramite il sopra indicato percorso universitario;
  • 3 annualità di servizio, anche non continuative, svolte negli ultimi cinque anni presso le scuole statali, di cui una specifica.

La prima procedura concorsuale ad essere bandita sarà il Concorso straordinario ter 2023, destinato ai docenti che hanno accumulato almeno 3 anni di servizio o che hanno conseguito i 24 CFU.
REQUISITI DI ACCESSO 30 / 36 / 60 CFU

Possono accedere al nuovo percorso di abilitazione all’insegnamento MIUR:
  • Docenti già inseriti in GPS
  • Neolaureati
  • Diplomati ITP
in possesso del titolo richiesto come da tabelle MIUR che consenta di insegnare una classe di concorso.

Per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) fino al 31 dicembre 2024 è sufficiente il possesso del diploma di scuola secondaria. Dal 1° gennaio 2025, al termine della fase transitoria, sarà invece necessario il possesso di una laurea triennale coerente.

I posti che verranno messi a bando saranno circa 40mila secondo una stima fornita dal Ministero,
questi saranno così distribuiti:
  • Nord: 13.801 posti
  • Centro: 8.435 posti
  • Sud e Isole: 17.078 posti
ABILITAZIONE 30 CFU

Il percorso di 30 CFU è dedicato a diverse categorie di candidati:
  • Docenti già abilitati in un’altra classe di concorso o altro grado
  • Docenti specializzati sul sostegno che vogliono ottenere l’abilitazione su materia
  • Docenti con almeno tre anni di servizio nella scuola statale, di cui almeno uno specifico, negli ultimi cinque anni, sulla classe di concorso per la quale si partecipa all’abilitazione
  • Docenti vincitori di concorso ma non abilitati
Il percorso è possibile conseguirlo completamente online, come da disposizioni MIUR.

ABILITAZIONE 36 CFU

Il percorso di 36 CFU è riservato ai docenti che hanno conseguito i 24 cfu entro il 31 ottobre 2022 e che, entro il 31 dicembre 2024, risulteranno vincitori del concorso docenti.

Il percorso è possibile conseguirlo completamente online, come da disposizioni MIUR.

ABILITAZIONE 60 CFU

L’abilitazione all’insegnamento attraverso il nuovo percorso 60 CFU Docenti MIUR aperto a laureati, diplomati ITP e studenti iscritti a corsi universitari che offrono titoli validi per l’insegnamento, a condizione che abbiano accumulato almeno 180 CFU nel loro percorso di studi, il percorso consentirà l’inserimento nella I Fascia Docenti GPS.

COSTI E RETTE

I costi del percorso 30 – 36 -60 CFU verranno comunicati dalle Università che attiveranno i percorsi.


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FINALITA’ E STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

30 – 36 – 60 CFU vantaggi:
  • Ottenere l’abilitazione all’insegnamento e l’inserimento nella I Fascia Docenti
  • Passaggio di ruolo su altro insegnamento per i docenti già destinatari di contatto a tempo indeterminato in base alle disposizioni ministeriali.
  • Partecipazione ai concorsi Docenti

Il DPCM, tenendo conto sia della fase di implementazione della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti che della fase transitoria, fissa anche la data di conclusione dei percorsi formativi abilitanti da 30 e 60 CFU:
  • 30 CFU entro il 28 febbraio 2024;
  • 60 CFU entro il 31 maggio 2024.

TIROCINIO DIRETTO

Il tirocinio, con l’affiancamento dei tutor, prevede la compilazione e la discussione dell’E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.
Il tirocinio si svolge presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, accreditati.
L’USR predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche accreditate.


COME CONVALIDARE I CREDITI

In attesa di disposizioni e regolamenti
Il DPCM, in attuazione di quanto disposto dal D.lgs. 59/17, nell’ambito dell’acquisizione dei suddetti 60 CFU/CFA, prevede il riconoscimento dei crediti formativi universitari o accademici precedentemente acquisiti.
Nello specifico, è previsto il riconoscimento di:
  • 24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento, fermo restando che vanno conseguiti almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto [ricordiamo che chi è in possesso dei 24 CFU, conseguiti entro il 31/10/22, può partecipare al concorso previsto per la fase transitoria, che durerà sino al 31/12/2024; tali aspiranti, completeranno poi la formazione conseguendo 36 CFU/CFA, secondo quanto indicato nell’allegato 5 al DPCM];
  • CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida allegate sempre la predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Allegato B).
Il riconoscimento dei crediti di cui al punto 2, ossia dei crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, avviene nel rispetto dei criteri e principi di seguito riportati (allegato B al DPCM), fermo restando che siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato indicato nell’allegato A al DPCM. Ecco i predetti criteri e principi:
  • A) È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A (Profilo del docente abilitato). L’individuazione dei CFU/CFA da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti.
  • B) Il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 12, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative riguardanti le competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.
  • C) Il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
  • D) Il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015.
  • E) Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno, i consigli di corso valutano le competenze trasversali e formative acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.
  • F) Il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA è ridotto in proporzione, nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.
Riguardo al punto F), ricordiamo quali sono i percorsi formativi (naturalmente sempre finalizzati all’acquisizione dell’abilitazione) nell’ambito dei quali il riconoscimento dei CFU/CFA è ridotto in proporzione:
  • (allegato 2) percorsi per l’acquisizione di 30 CFU/CFA, da parte dei docenti vincitori di concorso, al quale partecipano in virtù del possesso, alla data di presentazione delle istanze, di un servizio anche non continuativo di tre anni scolastici nelle scuole statali, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione (tale requisito di partecipazione è previsto anche in via ordinaria);
  • (allegato 3) percorsi per l’acquisizione di 30 CFU/CFA, necessari per partecipare al concorso (durante la sola fase transitoria, prevista sino al 21 dicembre 2024) con il possesso di titolo di studio e appunto 30 CFU/CFA;
  • (allegato 4) percorsi per l’acquisizione di 30 CFU/CFA, necessari ai docenti di cui al punto precedente per completare la formazione;
  • (allegato 5) percorsi per l’acquisizione di 36 CFU/CFA, necessari a completare la formazione da parte dei docenti, che partecipano al concorso in virtù del titolo di studio e di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (ciò durante la sola fase transitoria, prevista sino al 21 dicembre 2024).
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